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Definizione |
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E' costituita una Associazione di promozione sociale denominata "Delfino Blu Arcobaleno" con sede in Pisa, Largo Petrarca c/o i locali della Circoscrizione n.5 del Comune di Pisa. La sua durata è illimitata ed un suo eventuale scioglimento dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci nelle forme previste dal presente statuto. L'Associazione ha carattere culturale e volontario, non ha fini di lucro ed ha per scopo l'organizzazione di iniziative volte a diffondere la conoscenza, il rispetto e la tutela dell'ambiente naturale, mediante escursioni e viaggi,
di uno o più giorni, sia in Italia che all'estero, proiezioni
di diapositive e filmati, cene ed incontri sociali, didattiche
ambientali, pubblicazioni di opuscoli e notiziari, con la finalità di accomunare quanti amano
la natura, con i suoi mille volti,e si interessano ai viaggi naturalistici e al turismo ambientale. |
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I Soci |
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Gli iscritti all'Associazione si distinguono in soci ordinari e soci junior. La categoria di socio junior è riservata a persone inferiori agli anni diciotto. L'Associazione concede la qualifica
di "socio" a quanti condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano la sua organizzazione, partecipano
alle sue iniziative ed apportano il proprio contributo volontario. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione all'Associazione. L'anno sociale coincide con l'anno solare. I nuovi soci possono iscriversi, e
i già associati rinnovare la propria tessera, presso la sede nazionale
o presso qualsiasi sede distaccata. La qualifica di socio si
perde per dimissioni o per decadenza. La decadenza della
qualifica di socio e l'ammissione di nuovi soci,
unitamente ad ogni altro provvedimento disciplinare di natura associativa,
sono deliberati dal Consiglio Direttivo. |
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Gli organi dell'associazione |
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La vita dell'Associazione è regolata dalla Assemblea dei soci, la quale ogni quattro anni elegge il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in occasione di ogni rinnovo ed entro trenta giorni dalla
designazione, ha il compito di eleggere fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare modifiche delle quote di iscrizione sopra menzionate. Spetta all'Assemblea dei soci eleggere i membri del Consiglio Direttivo, una volta ogni quattro anni. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari, iscritti da almeno un anno solare e che siano in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'effettuazione dell'Assemblea. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo. L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata tutte le volte
che lo richieda almeno un terzo degli associati. L'Assemblea
è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo. Le delibere dell'Assemblea sono approvate a maggioranza di voti. L'assemblea dei soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno
della metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla prima, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per
quelle relative alla modifica dello Statuto, per le quali vale quanto definito alla regola 12. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari. Un socio potrà rappresentare per delega solo un altro socio. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa e la data di effettuazione dovrà essere comunicata a tutti i soci almeno 30 giorni prima della sua effettuazione. Chiunque sia socio dell'Associazione da almeno un anno e risulti in regola con il pagamento della quota associativa può candidarsi in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo al massimo quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci. Ogni candidato dovrà firmare una dichiarazione di accettazione della candidatura. I soci dell'associazione possono chiedere la modifica dello Statuto. La modifica dello Statuto è demandata al Consiglio Direttivo. Per modificare lo Statuto sarà necessaria l'unanimità dei voti del Consiglio Direttivo. In via subordinata per modificare lo Statuto occorrerà, durante la convocazione di una Assemblea dei soci, la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. |
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Il Consiglio Direttivo |
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Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuovi soci o sull' eventuale esclusione di soci già iscritti.
Il Consiglio Direttivo predispone il programma delle
attività dell'Associazione e ne cura la materiale
organizzazione; approva il bilancio consuntivo e quello
preventivo da sottoporre all'Assemblea. Stabilisce le norme
di funzionamento dell'organizzazione periferica, in armonia
con quanto disposto al successivo articolo 18.
L'accettazione delle donazioni da parte di soci o di terzi
deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. I componenti
del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo due
assenze consecutive alle riunioni non giustificate da gravi
motivi; in sostituzione subentra il primo dei non eletti. Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
all'anno su convocazione del Presidente o quando lo
richiedano almeno la metà dei suoi membri. Le riunioni del
Consiglio sono valide quando siano presenti almeno quattro
membri. Le delibere sono approvate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e sociale dell'Associazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Il Presidente del Consiglio Direttivo è responsabile della gestione del patrimonio dell'associazione. |
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Il Patrimonio |
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Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dagli altri proventi ricevuti e investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali. E' inoltre costituito dai beni mobili e immobili che in seguito saranno acquisiti dall'Associazione. I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote di iscrizione dei soci, da contribuzioni, lasciti donazioni di soci o terzi, e da ogni altra entrata, anche non prevista nel presente articolo. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sarà devoluto ad Enti ed Associazioni no profit e senza finalità di lucro, indicate dall'assemblea dei soci. |
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Organizzazione periferica |
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L'Organizzazione periferica dell'Associazione è costituita da sedi locali, istituite su base provinciale e rette dalla figura del Rappresentante Provinciale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare il mandato ai rappresentanti provinciali in caso di mancato o cattivo funzionamento
delle loro sedi. |
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Organizzazione periferica |
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Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute ed alle leggi sull'associazionismo. |
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